Legge nazionale

La principale normativa nazionale che riconosce e tutela le colonie feline in Italia è la Legge n. 281 del 1991, conosciuta come "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" che stabilisce in primo luogo la tutela degli animali di affezione, condannando gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

L'articolo 2, nello specifico, stabilisce che è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà, i quali devono essere sterilizzati dalle autorità sanitarie competenti del territorio per essere riammessi nel loro gruppo, possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

La legge nazionale delega alle Regioni il compito di creare norme specifiche per attuare la legge stessa, adattandole alle caratteristiche e necessità locali. Inoltre, assegna ai Comuni, insieme alle unità sanitarie locali, la responsabilità di attuare programmi di controllo delle nascite tramite la sterilizzazione degli animali. In sintesi, la legge stabilisce un sistema integrato tra Stato, Regioni e Comuni per la protezione e gestione delle colonie feline, coinvolgendo anche enti e associazioni.

Si ricorda inoltre che il maltrattamento di qualsiasi animale è ritenuto reato penale come da articolo 544-ter del Codice Penale che prevede la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, per chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie, o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. 

Infine anche l'uccisione di qualsiasi animale è punita dalla legge come da articolo 544-bis del Codice Penale che prevede a reclusione da tre mesi a diciotto mesi chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale.

 

Legge regionale

La Legge di Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009, disciplina la protezione degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, coprendo una vasta gamma di aspetti, dal divieto di utilizzare animali per pratiche come l'accattonaggio o come premi in eventi, alla regolamentazione della vendita e cessione di cani e gatti, che devono essere registrati e identificati, ad obblighi specifici per i proprietari, compreso il mantenimento di condizioni igieniche e sanitarie adeguate, nonché l'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale degli animali.

L'articolo 11 del Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017 (in attuazione alle disposizione del Titolo VIII, Capo II della L.R. 33/2009) riguarda la gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà, affidando al dipartimento veterinario dell'ATS, in collaborazione con i comuni, i privati ed eventualmente con associazioni specifiche, la responsabilità di censire le zone in cui sono presenti colonie di gatti randagi, registrando le colonie in un'apposita anagrafe, indicando il punto principale di offerta di cibo o l'area dove i gatti stazionano abitualmente.

Privati e associazioni, quindi, vengono registrati come referenti o tutori delle colonie feline per prendersi cura del benessere degli animali e della pulizia delle aree occupate, con la possibilità di installare dispositivi rimovibili per rifugiare o alimentare i gatti, purché sia garantita l'igiene e il decoro ambientale.

Il dipartimento veterinario dell'ATS è responsabile degli interventi di sterilizzazione, in collaborazione con i comuni, i referenti delle colonie felini o le associazioni designate, provvedono alla cattura dei gatti randagi, consentita solo per scopi di sterilizzazione, per motivi sanitari o per allontanamento, come specificato dalla legge e contestualmente provvedono all'identificazione e alle registrazione all'anagrafe comunale, utilizzando la metodologia dell'apicectomia per rendere i gatti riconoscibili.

 

Norme comunali

Le colonie feline, come conferma la disamina, seppure sintetica, delle norme vigenti, siano esse censite o meno, sono riconosciute e tutelate dalla Legge italiana che attribuisce ai Comuni la responsabilità degli animali randagi presenti sul proprio territorio, con il conseguente obbligo per l’Ente di costruire e gestire le strutture necessarie alla loro corretta custodia e mantenimento. 

Il Regolamento di tutela degli animali del Comune di Rho, approvato nel 2012 e aggiornato nel 2016, stabilisce una serie di norme per garantire il benessere e la sicurezza degli animali domestici e selvatici sul suo territorio. Tra i principi generali, si sottolinea l'obbligo per chi detiene animali di assicurare cure adeguate, alimentazione corretta, spazi puliti e un ambiente che rispetti le caratteristiche naturali della specie. Naturalmente viene sancito il divieto di maltrattare gli animali, tenerli in spazi angusti o esporli a condizioni climatiche estreme, l'utilizzo di pratiche di addestramento violente o coercitive.

Per quanto riguarda le colonie feline, il regolamento riconosce la natura sociale e territoriale dei gatti, definendo le colonie come gruppi stabili che vivono liberamente in determinate aree. I responsabili delle colonie, noti come gattari/e, sono autorizzati a prendersi cura di questi gruppi, garantendo loro alimentazione adeguata e accesso a cure veterinarie, inclusa la sterilizzazione per il controllo della popolazione. Il Comune può intervenire legalmente contro chiunque ne comprometta il benessere, disturbando o danneggiando le aree delle colonie feline.

In sintesi, il regolamento di Rho mira a promuovere una convivenza responsabile tra esseri umani e animali, assicurando il rispetto delle esigenze naturali degli animali e prevenendo atti di maltrattamento o abbandono, ma come Associazione stiamo lavorando ad alcune proposte di modifica per migliorare questo regolamento come è avvenuto negli ultimi anni in altri Comuni.Â